Disponente/Settlor
La figura fondamentale del Trust © FABIANO TOCCO™ è il soggetto che ha istituito il negozio giuridico: “Disponente” in italiano,“Settlor” in inglese. La Dichiarazione dell’Atto istitutivo del TRUST è presentata come pubblicità di consapevole conoscenza e realizzazione dello “status pregiuridico” di: fabiano vivente e beneficiario di STATO famigliare TOCCO di Nazione per nascita da Pittau e delle sue facoltà evidenziate.
Il Disponente/Settlor ha deciso di dotarsi della legge di diritto internazionale di Jersey Law (autodichiarato), come previsto dall’art. 6 al secondo capitolo della Convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata a L’Aia il 5 ottobre 1961, ratificata dal capo dello STATO Italia in forza della legge 16 Ottobre 1989 N° 364.
Il Disponente/Settlor ha indicato, con pubblicità di Atto, lo scopo del Trust di: alto obiettivo di scopo umanitario, in base al principio di sussidiarietà (ex Art. 118, comma 1 e 4 della Costituzione); inizialmente ha nominato un Trustee che ha, ed esercita, in pieno potere la qualità di Amministratore fiduciario e Individuo Soggetto di tutela in Diritto Internazionale, attestando la rivendicazione della personalità giuridica (ex art. 16 parte terza ratifica L. 881/1977): Fabiano Tocco Trustee; il disponente/settlor ha indicato un Guardiano/Protector che è definito ed individuato in tutte le sue funzioni e competenze, nonché poteri definiti dalla Legge di Jersey in: OMISSIS…; il Beneficiario/Beneficiary gode di tutti i beni risultanti ed al quale vanno tutti i crediti di ogni operazione derivata sia dai suoi talenti sia da opere generate dalla creatività dell’Uomo Naturale Vivente (Essere Umano)/Persona Umana valorizzata nel Trust: fabiano di STATO tocco / STATO tocco di fabiano è creditore assoluto.
Il disponente/settlor del Trust stesso è estraneo e superiore in quanto esistente in vita ad ogni e tutti gli Ordinamenti Giuridici per la sua qualità di Entità Pre Giuridica, quindi tangibile e mai sottomesso a creazioni, opera di suoi simili, cui non è concesso/attribuito consenso consapevole, l’opera di una Entità Pre Giuridica resta quindi intangibile, fino a quando si esprime in onore con gli altri Uomini Naturali Viventi (Esseri Umani).

Trustee/Amministratore fiduciario e Individuo Soggetto di tutela in Diritto Internazionale
Fabiano Trustee Tocco dispone dei beni del Trust nei limiti dello scopo e senza dover mai giustificare il proprio comportamento se non nei confronti del disponente/settlor e di autorità riconosciute dalla propria giurisdizione. Egli è il solo che ha Titolo per agire in qualità di Amministratore Fiduciario/Trustee, Tutore e Curatore delle posizioni giuridiche in Trust “Tocco Fabiano” segregante posizioni giuridiche così espresse: “TOCCO FABIANO” e “TOCCO Fabiano”.
Il Trustee ha capacità processuale attiva e passiva, egli inoltre può comparire nella sua qualità di Trustee a Notai, Pubblici Ufficiali, Solicitors e/o Barristers ed a qualunque autorità pubblica senza che gli si possa mai eccepire la mancanza o indeterminatezza di poteri (ex Art. 11 Convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimentoL. 364/89).
L’agire del Trustee nell’esercizio sue funzioni deve essere rispettoso dell’ordine pubblico e del buon costume del territorio ospitante; in nessun caso è soggetto a norme di Diritto Positivo di altri STATI esistenti e operanti sul medesimo territorio geografico. Nell’esercizio sue funzioni Fabiano Trustee Tocco si adopera per difendere lo scopo del TRUST e conservare integro il patrimonio negando il consenso a pretese di terzi che potrebbero essere imposte a TOCCO FABIANO / TOCCO Fabiano / Tocco Fabiano e per qualsiasi motivo, scopo e causa di sorta, da parte di ENTI GIURIDICI, PERSONE GIURIDICHE, SOGGETTI GIURIDICI.
L’elenco dei poteri del Trustee enunciati nella presente è esemplificativo e non esaustivo.

Guardiano/Protector
Il Disponente/Settlor ha indicato un “Guardiano/Protector“, di propria fiducia, che controlli l’operato del Trustee e che abbia diritto di veto in ordine a determinate decisioni sull’amministrazione del Trust, rimesse al Trustee e può tutelare gli interessi del Beneficiario/Beneficiary. Quella del guardiano non è una figura “obbligatoria” nel trust, ma è assolutamente opportuno che uno o più guardiani vengano nominati dal disponente/settlor.

Beneficiario/Beneficiary
E’ la persona (o le persone), secondo le regole del trust, cui sono diretti i vantaggi del trust. Hanno diritto di percepire i redditi dei beni in trust i cui sono stati posti sotto il controllo del Trustee nell’interesse del beneficiario/beneficiary. Inoltre, non vi può essere aggressione neppure da parte degli eventuali creditori dei beneficiari. Esso ha diritto di:
– conoscere l’esistenza del trust;
– conoscere i documenti del trust;
– avere un rendiconto da parte del trustee.

Tutti i Diritti Sono Riservati da sempre, ora e in perpetuo
Senza Pregiudizio/Without Prejudice
UCC §1-308

IMPORTANTE
Nessuna persona giuridica, né agente di detta persona giuridica, è autorizzato all’utilizzo in alcun modo del trade-name/trade-mark FABIANO TOCCO ™ (common-law) o qualsiasi derivato di detto nome, senza il consenso scritto, esplicito, preventivo del sottoscritto Bailor, Secured Party ed Authorized Agent fabiano tocco.

In caso di uso non autorizzato di Trade Name FABIANO TOCCO ™, da parte di qualsiasi persona giuridica o qualsiasi agente di detta persona giuridica, la medesima qui di seguito congiuntamente e solidalmente quale “USER”, consente ed accetta sin d’ora che qualsiasi uso di FABIANO TOCCO ™ diverso da quell’uso autorizzato, così come riportato nel Financing Statement depositato presso la County Clerk di Washington D.C. UCC # 2021-189-9809-9 del 08 Luglio 2021, equivarrà a un
‘NOTICE BY WRITTEN COMMUNICATION / SECURITY AGREEMENT’ ( [28 U.S.C. , § 1333 (1)(2)] )